STATUTO SOCIALE |
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COSTITUZIONE
E FINALITA' Art.
1 - In data 20/08/2003, per volontà espressa dall'Assemblea dei Soci
Fondatori, viene costituito il sodalizio che prende il nome di
BARLETTA SCACCHI
CLUB.
Tale sodalizio consiste in una associazione di persone che nel seguito
verrà indicata col nome di Società. Art.
2 -
La Società non ha fini di lucro e gli utili saranno reinvestiti per il
perseguimento esclusivo della attività istituzionale. Art.
3 - L'attività sociale è estranea ad ogni influenza di religione, di
politica e di razza. Art. 4 - La Società ha lo scopo di promuovere l'apprendimento e lo sviluppo dell'attività scacchistica con finalità di agonismo sportivo, ricreativa e culturale; a tale scopo si propone di organizzare tornei e manifestazioni promozionali, di indire corsi di formazione e aggiornamento. SOCI Art.
5 - Possono essere iscritti alla Società cittadini italiani e stranieri
senza discriminazioni sociali, politiche, razziali e di religione. Art.
6 - L' iscrizione avverrà senza formalità, con la presentazione di un socio
già aderente e la compilazione dell'apposita domanda. Art.
7 - Si ottiene la qualifica di "Socio", dopo il
versamento delle quote previste dal Regolamento interno della Società, per il
tesseramento, e dietro nulla osta del Consiglio Direttivo. Art.
8 - La cessazione del diritto di Socio avviene per dimissioni, morosità o
espulsione pronunciata a carico del Socio reo di azioni disonorevoli, anche al
di fuori del sodalizio. Art.
9 - Le quote annuali di adesione alla Società saranno fissate dall'Assemblea
dei soci che è l'unico organo a poterle modificare. Art.
10 - La Società riconosce e tutela le seguenti qualifiche di Socio:
fondatore, onorario, sostenitore, ordinario e junior. ORGANI
DELLA SOCIETA' Art. 11
- Sono organi della Società,
con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:
- l' Assemblea dei Soci;
- il Presidente; - il Consiglio Direttivo. ASSEMBLEA
DEI SOCI Art. 12 - L' Assemblea è costituita dai Soci in regola con i versamenti relativi al tesseramento, e può essere Ordinaria o Straordinaria; quest'ultima secondo le esigenze della Società mentre la prima è obbligatoria annualmente. Sono ammesse deleghe nella misura massima di 3 per ogni socio. Art. 13 - La convocazione dell'Assemblea Ordinaria sarà indetta dal Presidente della Società, almeno una volta all'anno, e dovrà aver luogo entro il mese di febbraio. L' Assemblea Straordinaria può essere convocata per esigenze della Società da:
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo con voto di maggioranza; - i Soci su richiesta firmata da almeno il 20 % di essi. Art. 14 - L' Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Soci tesserati; in seconda convocazione con qualunque numero dei Soci presenti (la seconda convocazione può essere fissata anche a distanza di un'ora). La maggioranza dei Soci è comunque richiesta, anche in seconda convocazione, nel caso di Assemblea elettiva, per modifiche allo Statuto o per scioglimento della Società. Non hanno valore le deleghe affidate al Presidente, solo durante la nuova elezione del Presidente e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Art. 15 - Spetta all'Assemblea:
- modificare lo Statuto,
- sciogliere la Società (in questi due casi solo con un'Assemblea
Straordinaria);
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- eleggere il Presidente;
- eleggere i Consiglieri;
- deliberare su iniziative e proposte inerenti la vita ed il
funzionamento della Società. PRESIDENZA Art. 16 - La Presidenza della Società sarà assunta dal Socio che abbia ottenuto, dall'Assemblea appositamente convocata, la maggioranza dei voti compresi quelli delegati. Art. 17 - Il Presidente:
- dura in carica 2 anni senza limiti nel rinnovo dell'incarico;
- è il legale rappresentante della Società;
- è il responsabile della tenuta dei registri dei verbali di Assemblea,
Consiglio Direttivo, Soci;
- ha l'obbligo di verificare la regolarità del registro contabile;
- sorveglia e coordina tutte le attività della Società;
- può essere sfiduciato e quindi destituito dall'Assemblea dei Soci. CONSIGLIO
DIRETTIVO Art. 18
- Il Consiglio Direttivo
dirige ed amministra la Società. Art.
19 - Il Consiglio Direttivo sarà formato, oltre che dal Presidente, da altri
4 Soci, tra cui un Vicepresidente ed un Segretario, e dura in carica 2 anni. Art. 20 - In caso di rinuncia all'incarico di uno o più Consiglieri, di dimissioni o di sfiducia da parte dell'Assemblea, subentra per surrogazione il Socio o i Soci secondo l'ordine dei voti ricevuti dopo l'ultimo eletto. Art.
21 - Il Vicepresidente assume gli stessi compiti e responsabilità del
Presidente, in caso di assenza o indisponibilità di quest'ultimo. Art.
22 - Il Segretario è il responsabile della tenuta del registro
contabile, del fondo cassa e di ogni adempimento di natura economica e
patrimoniale. PATRIMONIO Art. 23 - Il patrimonio della Società è costituito da:
- beni d'uso e attrezzature;
- fondi di riserva nella misura massima pari a due volte le spese di
gestione annue. Art. 24 - Nessun Socio ha diritti sul patrimonio, anche quando cessa la sua adesione alla Società. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci che ha preso tale decisione dovrà pronunciarsi anche sulla successione patrimoniale. GESTIONE
FINANZIARIA Art. 25 - Le entrate economiche della Società sono costituite da:
- quote sociali;
- eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi;
- organizzazione di corsi, tornei ed altre manifestazioni. Art. 26 - L' esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 27 - Il documento che fissa le linee programmatiche ed economiche a cui il Consiglio Direttivo dovrà rigidamente attenersi è il bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci. In esso sono determinate le quote sociali per l'anno in corso. REGOLAMENTO
INTERNO Art. 28 - Il Regolamento interno rappresenta l'insieme delle norme di attuazione e sussidiarie, redatto o modificato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci, nel pieno rispetto degli articoli statutari dei quali ne è parte integrante. AFFILIAZIONE
F.S.I. Art. 29 - La Società è affiliata alla FSI Federazione Scacchistica Italiana ed accetta ad ogni effetto, per se e per i propri tesserati FSI, lo Statuto FSI, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni Federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati FSI. VARIE Art. 30 - Per quanto non previsto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano, in ordine alle norme che regolano comunità analoghe a quelle del presente Statuto.
IL SEGRETARIO DELL' ASSEMBLEA IL PRESIDENTE DELL' ASSEMBLEA Mascolo Giuseppe Gerundini Cataldo |